Corte di Cassazione, sez. I, 12 aprile 2024, n. 9934

Famiglia – Matrimonio – Nullità in sede ecclesiastica – Per infedeltà dell’ex marito – Delibazione della Corte di appello – Risarcimento in sede civile dei danni subiti dall’ex moglie ed erogazione dell’indennità ex art. 129-bis c.c. – Condizioni e presupposti – Fattispecie

La violazione del dovere di fedeltà è sanzionabile civilmente se e nella misura in cui, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale o eventualmente un pregiudizio alla salute anche in mancanza della prova del danno patito e in presenza della malafede dell’altro coniuge (art. 129-bis c.c. – responsabilità del coniuge in malafede). Ciò premesso, nella fattispecie in sede ecclesiastica veniva dichiarata la nullità del matrimonio per infedeltà dell’ex marito; la decisione veniva delibata dalla Corte di appello; l’ex moglie promuoveva un’azione in sede civile per ottenere l’erogazione dell’indennità di cui all’art. 129-bis c.c.  La Suprema Corte ha ritenuto non provata nel giudizio di merito la malafede dell’ex marito che, al momento della celebrazione del matrimonio, non aveva in corso alcuna relazione sentimentale né tantomeno aveva tenuto condotte non rispettose della futura moglie.