Consiglio di Stato, sez. V, 7 Ottobre 2024, n. 8014

Edilizia e urbanistica – Abusi – Area a rischio inondazione – Opere edilizie – Assenza del titolo edilizio abilitativo – Sanatoria – Doppia conformità – Necessità – Legittimo affidamento – Esclusione – Fattispecie

Va sottolineato che l’art. 36, D.P.R. 380/2001 stabilisce che “ gli interventi realizzati in assenza di permesso a costruire possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, pertanto, anche se l’opera è stata realizzata in epoca in cui l’area non era ancora assoggettata a rischio inondazione, l’accertamento di doppia conformità dello stesso, impone la verifica della rispondenza alle norme vigenti al momento della presentazione della domanda. Né sussiste alcun legittimo affidamento scaturente dalla situazione dei luoghi o dal tempo trascorso della realizzazione delle opere abusive. Infatti, il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che, ad esempio, l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Nella fattispecie, il Comune di Corigliano Calabro negava la sanatoria edilizia avente ad oggetto tettoie e porticati, realizzati senza titolo edilizio in area classificata a rischio inondazione R4 dal Piano Regolatore Generale.