Corte di Cassazione, sez. II, 4 dicembre 2025, n. 31675

Condominio – Impianto di ascensore – Installazione esistente all’atto della nascita del condominio – Sostituzione – Proprietari di negozi – Partecipazione alla spesa – Obbligo – Sussiste

Qualora l’impianto di ascensore risulti esistente all’atto della costituzione del condominio deve essere considerato una parte comune dell’edificio (art. 1117 c.c.), pertanto le spese per la sua sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini, inclusi i proprietari dei negozi, a meno che non ci sia un titolo contrario (ad esempio, una clausola nel regolamento condominiale di natura contrattuale o una delibera assembleare presa all’unanimità), trovando applicazione l’art. 1124 c.c. che fissa la metà della spesa calcolata in base al valore dei millesimi di proprietà e per la restante metà calcolata in base all’altezza del piano.