Corte di Cassazione, sez. III, 1 dicembre 2025, n. 31373

Risarcimento del danno – Errore medico – Coniuge superstite – Spetta – Separazione di fatto o legale – Irrilevanza

In tema di responsabilità per errore medico, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale al coniuge superstite anche in presenza della separazione legale o di fatto, incombendo sul sanitario l’onere di provare l’assenza del legame affettivo. Pertanto, è sufficiente la mera allegazione del rapporto coniugale per sostenere la pretesa al risarcimento del danno ex art. 2727 c.c.