Corte di Cassazione, sez. I, 12 gennaio 2026, n. 676

Famiglia – Separazione – Dati reddituali della moglie – Omessa comunicazione – Assegno di mantenimento per i figli – Incremento – Illegittimità

In assenza della formale comunicazione di dati reddituali da parte della moglie è illegittimo l’aumento dell’assegno di mantenimento per i figli posto a carico del marito essendo fondamentale che il giudice verifichi preventivamente la situazione economica di entrambi i genitori, se necessario anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di svolgere una adeguata ed equa valutazione.