Corte di Cassazione, sez. III, 11 marzo 2026, n. 5497

Famiglia – Fidanzamento – Rottura – Somme spese per arredare la casa coniugale – Restituzione – Condizioni, presupposti e modalità -Fattispecie

A seguito della rottura del fidanzamento, le somme spese per arredare la casa coniugale versate dalla donna all’uomo si devono restituire sulla base della promessa di pagamento anche se la fattispecie si potrebbe ricondurre alla figura dell’indebito arricchimento. Nella fattispecie, due partner, in previsione di avviare la convivenza, avevano iniziato ad arredare la casa coniugale. A tal proposito, la donna aveva versato somme di denaro all’uomo che provvedeva all’acquisto materiale dei mobili. Nel momento in cui il fidanzamento si è interrotto, l’uomo tratteneva i mobili impegnandosi a restituire tutte le somme ricevute in precedenza.