I beni culturali immateriali nel diritto internazionale Di Maurizio De Paolis – Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

I beni culturali immateriali nel diritto internazionale

I beni culturali immateriali sono stati individuati e trovano protezione soltanto attraverso norme internazionali. Di fatti è stata la Conferenza Generale dell’Unesco tenutasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003 che ha redatto una Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

La predetta Convenzione ha definito in maniera rigorosa quali siano i beni che compongono il patrimonio culturale immateriale individuandoli nelle prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how ovvero negli strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in taluni casi i singoli individui riconoscono parte del loro patrimonio culturale[1].

Il patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, viene costantemente ricreato dalle singole comunità e dai singoli gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, pertanto fornisce un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per le diversità culturali e la creatività umana.

L’art. 2.2 della citata Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di Parigi, 17 ottobre 2003, indica una casistica dei possibili patrimoni:

– tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

– arti dello spettacolo;

– consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

– cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo;

– artigianato tradizionale.

Successivamente è stata adottata la Convenzione Unesco per la protezione e la promozione delle espressioni della diversità culturale del 20 ottobre 2005 ratificata dall’Italia con L. 19 febbraio 2007, n. 19. Si tratta di una serie di disposizioni create con la finalità di tutelare le varie culture esistenti sul pianeta, prendendo in considerazione sia le minoranze stanziate all’interno di un singolo Stato, che le popolazioni senza un territorio statale ancora ben definito. Infatti, la Convenzione considera la diversità culturale come un bene patrimonio dell’umanità e, per tale motivo, da proteggere e da aiutare nel suo sviluppo.

Il legislatore nazionale si è posto il problema di come tutelare i beni culturali immateriali protetti dalle menzionate Convenzioni Unesco nell’ambito delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio considerato che lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione Unesco del 17 ottobre 2003 attraverso la legge 27 settembre 2007, n. 167.

La risposta è stata quella di dare rilevanza ai soli beni culturali immateriali aventi un supporto materiale. Infatti, l’art. 7-bis, D. Lgs. n. 42 del 2004, introdotto attraverso una  novella del 2008, testualmente dispone che “le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10”[2] .

La disposizione del Codice che limita la portata delle disposizioni internazionali sui beni culturali immateriali alle sole testimonianze materiali non si deve interpretare come una negazione dell’esistenza dei beni immateriali da parte del nostro ordinamento. Al contrario, l’idea di tutela dei beni culturali immateriali richiede per natura e obiettivi la messa a punto di strumentazioni e istituti giuridici adeguati e diversi da quelli dei beni culturali connotati da materialità[3].

 

 

[1] Art. 2, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di Parigi, 17 ottobre 2003.

[2] Art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 68.

[3] G. SEVERINI, Artt. 1 – 2, in Codice dei beni culturali, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2012, 28.