Corte di Cassazione penale, sez. VI, 9 agosto 2021, n. 31210

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Pensionato – Decesso – Omessa comunicazione all’I.N.P.S. – Non sussiste – Percezione di taluni ratei pensionistici – Irrilevanza – Fattispecie

L’omessa comunicazione all’I.N.P.S. da parte dei familiari del pensionato deceduto non si configura come reato ex art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) in quanto l’unico obbligo a loro carico è quello di effettuare la comunicazione dell’avvenuto decesso all’amministrazione comunale competente a nulla rilevando la percezione di taluni ratei pensionistici. Infatti, il d. p. r. 3 novembre 2000, n. 396, all’art. 72,  prevede l’obbligo di comunicare la morte di una qualunque persona, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all’ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto, a carico dei “congiunti” o della “persona convivente con il defunto” (o di un loro delegato) o, in mancanza della persona “informata” del decesso ovvero, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, in capo al direttore o a chi sia stato a ciò delegato. Nella fattispecie, le figlie del pensionato deceduto omettevano di comunicare l’avvento decesso all’I.N.P.S. percependo alcuni ratei di pensione accreditati su un conto corrente cointestato.