Corte di Cassazione penale, sez. II, 5 ottobre 20121, n. 36180

Reato di autoriciclaggio – Art. 648-ter.1 c.p. – Presupposti e condizioni – Vendita di beni provento di furto – Configurabilità del reato

Qualora l’autore di un furto immetta sul mercato i proventi del predetto atto delittuoso, rivendendoli a terzi, consuma il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Infatti, la vendita rappresenta un’attività economica idonea a configurare il reato di autoriciclaggio in quanto: 1. risulta successiva al furto; 2. è utile a nascondere la provenienza illecita della merce mediante lo strumento della compravendita  rendendo più difficile individuare l’origine dei beni alienati; 3. trasforma i beni in denaro integrando un’attività economica  produttiva di reddito.