Corte di Cassazione penale, sez. II, 10 dicembre 2021, n. 45557

Rapina – Sottrazione violenta dello smartphone – Configurabilità – Fattispecie

La sottrazione violenta dello smartphone al solo fine di visionare la rubrica e i messaggi configura il reato di rapina (art. 628 c.p.) risultando irrilevante che l’impossessamento violento del telefono non sia avvenuto per scopo di lucro. Infatti, la nozione di profitto collegata al reato di rapina non deve necessariamente concretizzarsi in una utilità materiale in quanto l’ingiusto profitto ben può consistere in un vantaggio di natura morale o sentimentale. Nella fattispecie, l’uomo aggrediva con violenza la compagna per sottrale lo smartphone al solo fine di visionare la rubrica e i messaggi trasmessi e ricevuti.