Corte di Cassazione penale, sez. III, 13 gennaio 2022, n. 780

Maltrattamento di animali – Cani custoditi in modo raffazzonato – Configurabilità del reato – Volontà di cagionare sofferenze – Irrilevanza – Fattispecie

Custodire gli animali domestici in maniera raffazzonata e comunque incompatibile con la loro natura causando  oggettive sofferenze configura il reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 544-ter Codice penale a nulla rilevando l’assenza della volontà di cagionare le menzionate sofferenze. Nella fattispecie, un uomo custodiva in condizioni deprecabili dieci cani e, in quanto tali, idonee ad infliggere agli animali gratuite sofferenze. In particolare, a seguito di una ispezione, un cane non riusciva ad alzarsi in piedi a causa del locale troppo basso in cui si trovava; alcuni cani erano rinchiusi all’interno di uno scatolone in legno; altri erano stati collocati all’interno di gabbiette, inoltre non veniva rilevata la presenza di cibo mentre le ciotole dell’acqua risultavano vuote.