Corte di Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 3284

Attività sportive – Illecito penale –  Inconfigurabilità – Condizioni e presupposti –  Fattispecie in tema di danni causati durante un incontro di calcio

Il rischio consentito, secondo cui la violazione delle norme sportive, che regolano la disciplina, non è idonea di per sé a configurare l’illecito penale, ove essa non sia volontaria, ma si presenti come lo sviluppo fisiologico di un’azione, genera un’area non punibile nettamente circoscritta dalle regole proprie di ciascuna disciplina sportiva tenendo bel presente che praticando sport di contatto possono prodursi conseguenze spiacevoli sul piano fisico. Pertanto, il danno prodotto durante un incontro di calcio amatoriale non costituisce illecito penale qualora sia stato generato da una violazione involontaria delle regole di gioco dettata dalla concitazione agonistica e in quanto tale non sia ascrivibile a un comportamento volontario.  Nella fattispecie, durante una partita di calcio amatoriale un giocatore riportava la frattura scomposta di un arto a seguito di uno scontro con un giocatore della squadra avversaria.