Corte di Cassazione penale, sez.VI, 23 febbraio 2022, n. 6604

Reato di resistenza a pubblico ufficiale – Resistenza passiva – Esclusione del reato – Fattispecie

Qualora non sussista prova di un comportamento volto ad operare il diretto condizionamento dell’azione degli agenti, attraverso una condotta oppositiva diretta, con violenza o minaccia, ad ostacolarne o impedirne l’attività istituzionale, deve escludersi la natura violenta dell’azione e concludersi che questa si è risolta in una mancata collaborazione, non sufficiente ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, non si configura il reato di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) nella condotta consistente nel mero divincolarsi posto in atto dal soggetto fermato dalla polizia per sottrarsi a un controllo qualora la predetta condotta si traduca in un mero atto di resistenza passiva implicante un moderato uso della violenza comunque non diretta sul pubblico ufficiale. Nella fattispecie, si trattava di un automobilista che, fermato dalla polizia stradale per una infrazione al codice della strada, al momento dell’identificazione, alzava il braccio destro interpretato dall’agente come il tentativo di sottrarsi alla verifica dei documenti.