Corte di Cassazione penale, sez. II, 3 febbraio 2023, n. 4822

Trasferimento fraudolento di valori – Art. 512-bis, c. p. – Intestazione fittizia a un’ulteriore azienda – Nuovo reato – Sussiste – Soggetti interponenti e soggetti interposti – Identità – Irrilevanza

In tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), qualora restino identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l’acquisto di beni strumentali, qualora determino l’intestazione fittizia di un’ulteriore azienda da intendersi come complesso di beni materiali e immateriali.