Corte di Cassazione, quinta sezione tributaria, ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3784

Imposte e tasse – Investimenti in aree svantaggiate – Compensazione – Credito inesistente – Credito non spettante – Sanzioni applicabili – Rimessione al Primo Presidente

In tema di recupero crediti d’imposta per investimenti fatti in aree svantaggiate utilizzati in compensazione dal contribuente si rimette al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c. p. c., la definizione della nozione di credito inesistente e la sua differenziazione rispetto al c.d. credito non spettante in riferimento alle sanzioni applicabili.