Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9456

Giudizio civile – Prova – Incapacità a testimoniare – Art. 246 c. p. c. – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Effetti – Eccezione della incapacità a testimoniare – Formulazione ad opera della parte – Ammissione e assunzione della prova – Nullità ex art. 157 c. p. c.  – Sussiste – Conseguenze

 

L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 c. p.c. non può essere rilevata d’ufficio, pertanto ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo di prova, la predetta eccezione resta definitivamente preclusa, senza che possa proporsi, ove il mezzo sia stato ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Inoltre, qualora la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia data luogo alla sua assunzione, la testimonianza così assunta risulta affetta da nullità, che, ex art. 157 c. p. c., l’interessato ha l’onere di eccepire immediatamente dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità.