Truffa – Decesso della titolare di pensione – Omessa comunicazione all’INPS – Configurabilità del reato ex art. 640, comma 2, c.p. – Ufficiale dello stato civile – Comunicazione del decesso – Insufficienza – Fattispecie
L’omessa e sollecita comunicazione all’INPS della morte della titolare di pensione configura il reato di truffa a danno di Ente pubblico ex art. 640, comma 2, c.p., non essendo sufficiente la comunicazione da parte dell’ufficiale di stato civile. Infatti, la condotta di truffa presuppone che la percezione delle erogazioni pubbliche avvenga dietro la presentazione di documenti falsi (condotta attiva) o, per quanto rileva nel caso di specie, a cagione dell’omessa comunicazione di informazioni “dovute” (condotta omissiva). Nella fattispecie, i due imputati, con artifici e raggiri in virtù di procura speciale della titolare di pensione erogata dall’INPS, risultata deceduta, continuavano a percepire i ratei pensionistici anche dopo la sua morte avendo omesso di comunicare l’avvenuto decesso all’INPS e alla banca presso cui l’INPS depositava i ratei di pensione, introitando illegittimamente una somma di oltre duecentoventimila euro.