Corte Costituzionale, 1 luglio 2025, n. 90

Stupefacenti – Spaccio di lieve entità – Ammissione al procedimento con messa alla prova – Esclusione – Art. 168-bis c.p. – Violazione dell’art. 3 Costituzione – Illegittimità costituzionale

Per violazione dell’art. 3 della Costituzione è illegittimo  l’art. 168-bis, comma 1, c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (spaccio di lieve entità), poiché ciò determina una oggettiva disparità di trattamento rispetto a fattispecie più gravi, come ad es. l’istigazione all’uso illecito di stupefacenti, che, pur punite con pene più severe, consentono l’accesso all’istituto di cui all’art. 464-bis c.p.p.