Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 29 settembre 2025, n. 26371

Imposte e tasse – Atti tributari –  Notificazione – Servizio postale – Assenza temporanea del destinatario – Perfezionamento della notificazione – Termine – Dieci giorni – Dies a quo – Deposito dell’avviso presso l’Ufficio postale

Se la notifica di atti impositivi viene effettuata direttamente dall’Amministrazione fiscale attraverso il servizio postale, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, in caso di assenza temporanea del destinatario, la notifica si considera perfezionata trascorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso presso l’Ufficio Postale o dalla spedizione dell’avviso di giacenza, qualora l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto. Si tratta di una procedura semplificata introdotta per tutelare le esigenze dell’Agenzia delle entrate e della riscossione, che applica la normativa del servizio postale ordinario e non richiede la comunicazione dell’avvenuta notifica.