Consiglio di Stato, sez. VII, 2 aprile 2026, n. 2716

Magistrato – Giudice di pace – Status di pubblico dipendente – Effetti

Al giudice di pace, pur in assenza della integrale equiparazione con i magistrati togati (è assente il concorso pubblico, non sussiste l’esclusività dell’incarico  mentre è presente una diversa organizzazione del  rapporto di lavoro),   si deve riconoscere il pagamento delle ferie non godute, la tutela assistenziale e previdenziale, il trattamento di fine rapporto, il trattamento contributivo analogo a quello che spetta ai magistrati togati e il risarcimento del danno per la reiterazione illegittima dei rapporti di lavoro a termine.