Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Condizioni e presupposti
Il reato di cui all’art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) non si configura per la sola diffusione di qualsiasi immagine corporea: occorre che il contenuto possieda connotati intrinsecamente riconducibili alla sfera sessuale. La Corte di Cassazione distingue tre livelli: a) le immagini di inequivoca valenza sessuale (organi genitali o zone erogene), b) quelle di una “zona grigia” che richiedono una valutazione contestuale del giudice di merito; c) quelle prive di qualsiasi carica erotica, che restano fuori dal perimetro della su menzionata norma.