Militare – Diffamazione – Art. 227, commi 1°, 2°, 3°, Codice penale militare di pace – Illegittimità – Conseguenze
E’ illegittima la normativa di cui all’art. 227, commi 1°, 2° e 3°, Codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce con la sola pena detentiva la diffamazione commessa in ambito militare, pertanto alla menzionata diffamazione si applica la normativa di cui all’art. 595 c.p.