Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189

Atto amministrativo – Ordinanza contingibile e urgente – Art. 54, T. U. enti locali – Istruttoria adeguata – Assenza – Motivazione  sulla  effettiva situazione di pericolo – Assenza – Illegittimità

E’ illegittimità l’ordinanza contingibile e urgente, adottata ex 54, d.lgs. n. 267 del 2000, qualora risulti priva di adeguati elementi istruttori e di una motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di “grave pericolo” che minaccia l’incolumità dei cittadini (comma 2, del predetto art. 54), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem.