T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 6 aprile 2016 n. 1682

Appalto – Gara – PASSOE – Possesso – Assenza – Esibizione successiva da parte dell’impresa concorrente – Esclusione dalla gara – Illegittimità

E’ illegittima l’esclusione di una ditta da una gara di appalto pubblico per servizi fondata sulla circostanza che l’impresa, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non era in possesso del “PASSOE”, generato e inviato soltanto successivamente alla stazione appaltante. Di fatti, il codice dei contratti pubblici all’art. 6-bis non prevede il possesso del PASSOE quale requisito di partecipazione prescritto a pena di esclusione dalla procedimento di evidenza pubblica; né, peraltro, esso si configura come un elemento essenziale che possa incidere in maniera significativa sulla par condicio delle imprese che prendono parte alla gara.