Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 22 ottobre 2019, n. 26956

Lavoro – Permessi per assistenza a parenti disabili – L. n. 104/1992 – Uso per finalità diverse –_ Licenziamento – Illegittimità – Condizioni – Fattispecie

E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha usato impropriamente i permessi della legge n. 104/1992 qualora risulti che la condotta non sia dall’origine preordinata a usare in modo illecito i permessi per finalità diverse dall’assistenza al familiare disabile.

Nella fattispecie, un lavoratore è stato licenziato per aver sfruttato tre di tali permessi non per assistere il padre invalido, bensì per seguire l’andamento di alcuni lavori nella casa di proprietà resi necessari da una improvvisa infiltrazione d’acqua.

La Cassazione, in linea con i precedenti giudizi di merito, ha ritenuto il licenziamento illegittimo in ragione della scarsa gravità dell’addebito e della considerazione per cui la sanzione espulsiva debba sempre essere adeguata alla mancanza addebitata. Secondo la Suprema Corte dunque non ci sarebbe proporzionalità se il dipendente si trovi costretto da un caso fortuito a sottrarre tempo all’assistenza.