Consiglio di Stato, Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 7246

Industria e commercio – Finanziamenti pubblici – Riduzione tardiva della P.A. – Regola della correttezza e della buona fede – Violazione – Risarcimento del danno patito dall’imprenditore privato – Spetta – Fattispecie

In capo alla P.A. sussiste la responsabilità per violazione delle regole di correttezza e di buona fede ai sensi dell’art. 1337 c.c. ove, qualora dopo aver ammesso al finanziamento pubblico una iniziativa imprenditoriale privata, provveda, soltanto a distanza di un lungo lasso temporale, alla notevole riduzione del finanziamento in questione per assenza dei requisiti di ammissibilità.  In presenza della predetta situazione all’imprenditore spetta il risarcimento del danno cagionato dalla condotta illegittima dell’amministrazione.

Nella fattispecie, una società aveva partecipato nell’anno 2002 ad un bando della Regione Veneto per il parziale finanziamento dei costi di un investimento imprenditoriale. La società veniva inserita nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento ma, a distanza di circa sette anni e dopo diversi scambi di documentazione tra Regione, Comune e società, la Direzione Commercio regionale con decreto riconosceva alla società un contributo nettamente ridotto rispetto all’iniziale deliberazione.