Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2020, n. 4514

Appalto – Gara – Atti di gara – Aggiudicazione definitiva – Annullamento d’ufficio – Per sopravvenute difficoltà finanziarie della stazione appaltante – Legittimità – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 21-quinquies, legge n. 241/1990, è legittimo l’annullamento d’ufficio degli atti di gara e dell’aggiudicazione definitiva relativa a una gara di appalto motivato con sopravvenute difficoltà finanziarie della stazione appaltante. Nella fattispecie, il Comune di Casalnuovo di Napoli adottava un provvedimento di annullamento d’ufficio della procedura di gara e dell’aggiudicazione definitiva riguardante un appalto con oggetto la riqualificazione energetica di un complesso scolastico essendo sopraggiunte impreviste difficoltà finanziarie che non assicuravano la copertura al predetto appalto.