TAR Lazio, Roma. Sez. II, 9 novembre 2020, n. 11581

Igiene e sanità – Emergenza COVID 19 – Persone e/o famiglie in stato di disagio economico e sociale –  Comune – Buoni spesa per acquistare generi alimentari o prodotti di prima necessità – Fornitura – Procedura di affidamento –  Codice dei contratti pubblici – Deroga – Legittimità – Fattispecie

Pur derogando alle regole del Codice dei contratti pubblici, è legittima la procedura per l’affidamento di una fornitura di buoni spesa per acquistare generi alimentari o prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale da destinare a persone e/o famiglie in stato di disagio economico e sociale attribuibile all’emergenza epidemiologica causata dal COVID 19. Infatti, nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, vi è stata la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Nella suddetta Delibera è stato, altresì, stabilito che, “in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile avrebbe potuto adottare ordinanze “Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” (i.e. ‘Codice della Protezione Civile’). Nello specifico, il predetto art. 25 attribuisce alle ordinanze di protezione civile la possibilità di disporre in merito: (i) “all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento” (comma 2, lett. a); (ii) “al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea” (comma 2, lett. b). Nella fattispecie, Roma Capitale avviava la procedura per l’affidamento di una fornitura di buoni spesa, per un valore di € 10.000.000,00. In data 30 marzo 2020, l’Amministrazione Capitolina inviava, infatti, una richiesta di preventivo alla società Repas Lunch Coupon s.r.l., in quanto già fornitore dei buoni pasto cartacei per il proprio personale dipendente nell’ambito della Convenzione Consip. La Repas Lunch Coupon s.r.l. rispondeva il giorno successivo, ossia in data 1 aprile 2020, proponendo una fornitura di buoni cartacei, con l’applicazione di uno sconto del 10%. Roma Capitale rilevava che lo sconto offerto dalla Repas Lunch Coupon s.r.l.  per i buoni spesa era inferiore a quello, pari al 19.50%, applicato dalla stessa Repas alla Amministrazione Capitolina per la fornitura dei buoni pasto ai propri dipendenti in base alla Convenzione Consip e, in ragione di tale rilievo, provvedeva a rivolgere analoga richiesta ad altro operatore, Edenred Italia S.r.l., segnalato, nell’ambito di un rapido sondaggio, da altre Amministrazioni comunali parimenti impegnate in quei giorni nell’implementazione del medesimo contributo di solidarietà. La Endered Italia S.r.l. proponeva uno sconto del 20% in buoni spesa, nonché, su richiesta di Roma Capitale, la fruizione dei buoni anche in modalità full mobile, tramite APP scaricabile su smartphone. Roma Capitale, confrontando i due preventivi riteneva maggiormente conveniente l’offerta di Edenred sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo qualitativo. A tale ultimo proposito, la possibilità di fruire anche di buoni elettronici comportava ulteriori vantaggi, consentendo modalità di utilizzo maggiormente in linea con le prescrizioni sanitarie in essere: l’utilizzo dell’applicazione messa a disposizione da Edenred avrebbe ridotto le occasioni di contatto legate al trasporto e alla consegna dei buoni sul territorio, con conseguente minore rischio di contagio.