Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 17 dicembre 2020, n. 29007

Lavoro – Licenziamento – Reintegrazione del lavoratore – Trasferimento in una diversa unità produttiva – Nuovo licenziamento per esubero del personale – Preventiva impugnazione del trasferimento – Esclusione – Fattispecie

Il giudice civile di secondo grado (Corte di appello di Roma) dichiarava illegittimo per frode alla legge il licenziamento di un lavoratore che, già reintegrato dal giudice una prima volta nel posto di lavoro ma in una unità produttiva diversa dall’originaria per esigenze aziendali, veniva nuovamente licenziato per effetto di una riduzione del personale dovuta a presunto esubero aziendale. In tal caso, è del tutto irrilevante che il lavoratore dipendente impugni l’atto di trasferimento nella nuova unità produttiva in quanto una volta che abbia impugnato in via principale il licenziamento e dedotta la frode alla legge per il collegamento con l’assegnazione alla nuova unità produttiva, l’impugnazione del recesso ha come oggetto entrambi i negozi giuridici (trasferimento e licenziamento).