TAR Lazio, Roma, sez. II- ter, 24 dicembre 2020, n. 13977

Industria e commercio – Banco per il commercio su aree pubbliche – Inattività per oltre centottanta giorni – Autorizzazione amministrativa al commercio – Revoca del Comune – Legittimità – Fattispecie

Legittimamente il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione al commercio ai sensi dell’art. 29, d. lgs. n. 114/1998 qualora il banco che svolga commercio su aree pubbliche sia rimasto inattivo per oltre centottanta giorni senza giustificato motivo. Nella fattispecie si trattava di un banco sito nel Mercato Paradiso posto nel territorio del Comune di Roma.