Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8359

Appalto – Gara – Bando o lettera invito – Esiguo importo a base dell’asta – Illegittimità – Criteri applicabili – Individuazione

La stazione appaltante pur godendo di un’ampia discrezionalità nel determinare l’importo a base d’asta, quest’ultimo deve risultare credibile nel senso che non può fondarsi su stime distanti dai reali valori del mercato e non può ignorare i listini e i prezziari con particolare riguardo al costo del lavoro. Pertanto, è illegittimo il bando di gara o la lettera invito che non si attenga alle predette regole in quanto il loro mancato rispetto comporta un anomalo restringimento della rosa di imprese concorrenti limitandone illegittimamente la partecipazione alla gara.