Corte di Cassazione, sez. VI, 29 dicembre 2020, n. 29779

Famiglia – Figlio maggiorenne – Assegno di mantenimento – Erogazione da parte dei genitori –  Condizioni e presupposti

Il figlio che sia divenuto maggiorenne ha diritto all’assegno di mantenimento a carico dei genitori a condizione che, una volta concluso il ciclo di studi, provi di essersi effettivamente adoperato al fine di rendersi autonomo economicamente, impegnandosi in maniera attiva per trovare un’occupazione sulla base delle opportunità offerte dal mercato del lavoro accettando eventuali ridimensionamenti delle proprie aspirazioni lavorative.