Corte di Cassazione, sez. I, 28 gennaio 2021, n. 2020

Famiglia – Genitori divorziati – Figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente – Assegno di mantenimento – Riduzione – Per una presunta tutela dell’interesse morale del figlio – Non spetta – Fattispecie

Non può essere concessa la riduzione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente sotto il profilo economico avanzata dal genitore divorziato che abbia fatto riferimento al generico parametro dell’interesse morale del figlio e allo scopo di prepararlo alle potenziali difficoltà della vita e con la finalità recondita di sollecitarlo a trovare un’adeguata occupazione lavorativa. Infatti, per la determinazione del predetto assegno di mantenimento la normativa considera non solo le attuali condizioni  del figlio ma anche il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di loro e le risorse economiche di entrambi i genitori. Nella fattispecie, l’assegno di mantenimento ammontava a complessivi 3.500,00 euro mensili così ripartiti: € 2000,00 euro versati alla moglie come contributo per il sostegno dei figli e 750,00 per ciascuno dei due figli.