Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, decreto monocratico 18 febbraio 2021, n. 33

Giudizio amministrativo – Udienza di discussione – Discussione della causa da remoto – Opposizione – Presupposti – Testo integrale del decreto monocratico

 

Pubblicato il 18/02/2021

  1. 00033/2021 REG.PROV.PRES.
  2. 00516/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2020, proposto da
Sifem Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Augusto Candia, Mario Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vito Augusto Candia in Palermo, via Luigi Pirandello n. 2;

contro

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (Pa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Pietro Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ultramed s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 973/2020, resa tra le parti, concernente per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sez. I) n. 973/2020

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la tempestiva istanza di discussione da remoto depositata in data 12.2.2021 da Ultramed per l’udienza pubblica del 25.2.2021;

Vista l’opposizione alla discussione da remoto depositata in data 17.2.2021 da Sifem Medical e così motivata: “La non conducenza della richiesta di discussione da remoto avanzata per conto della Ultramed srl, tenuto conto che tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello. Per tale ragione, la Sifem si oppone alla richiesta di discussione da remoto”.

Visti gli artt. 25, d.l. n. 137/2020, 4, d.l. n. 28/2020, 73 comma 2 c.p.a., 88 e 92 c.p.c.;

ritenuto che:

– anche nel processo amministrativo “ai tempi della pandemia”, attraverso il collegamento da remoto, è garantita la facoltà di discussione orale “sintetica” prevista dall’art. 73 comma 2, c.p.a., quale esplicazione del diritto di difesa il cui an non può essere aprioristicamente negato, salvo ipotesi del tutto residuali, e salvo sempre il potere del giudice di regolarne il quomodo, quanto a oggetto e durata della discussione;

– il processo amministrativo si fonda sui principi di sinteticità e leale collaborazione tra le parti e il giudice affinché si possa pervenire celermente alla decisione conclusiva del giudizio;

– a maggior ragione nel processo amministrativo “ai tempi della pandemia” in cui la garanzia dei diritti della difesa e l’efficiente svolgimento delle udienze scontano difficoltà organizzative legate alla emergenza nazionale, è precipuo dovere di tutti i protagonisti del processo operare secondo canoni di solidarietà, sinteticità, astensione da tattiche difensive dilatorie, emulative, superflue, richieste processuali irrilevanti o palesemente infondate, fonte di aggravio ulteriore per il collegio e le controparti;

la “opposizione alla discussione” pur prevista, in astratto, dall’art. 4 d.l. n. 28/2020 va delimitata, quanto al suo ambito, alla luce dei suddetti principi di sinteticità, solidarietà, lealtà processuale, e non costituisce pertanto né un diritto potestativo della parte, né una sorta di “parere” di una delle parti processuali in ordine all’esercizio del potere valutativo spettante esclusivamente al giudice in ordine all’an e al quomodo della discussione; deve invece rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive;

– una opposizione alla discussione che non risponda a siffatte esigenze serie e comprovate, oltre ad andare incontro a sicuro rigetto, può essere valutata dal Collegio ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 92 c.p.c.;

– nel caso di specie l’opposizione non risponde a nessuna esigenza oggettiva e comprovata, mira a una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice, e va pertanto respinta, riservata ogni valutazione del Collegio ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c.

 

P.Q.M.

Respinge l’opposizione alla discussione da remoto.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 18 febbraio 2021.

Il presidente Rosana De Nictolis