Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 18 febbraio 2021, n. 4411

Impiego pubblico – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare dal servizio – Restitutio in integrum – Condizioni e presupposti – Fattispecie

La sospensione cautelare dal servizio disposta obbligatoriamente ai sensi dell’art. 4, L. 27 marzo 2001, n. 97 (condanna in sede penale) risulta illegittima ogniqualvolta il procedimento disciplinare non venga avviato o la sanzione irrogata a conclusione del citato procedimento non risulti pari o maggiore rispetto alla sospensione applicata. Pertanto, quando la sospensione risulti illegittima al dipendente pubblico è dovuta la restitutio in integrum del trattamento economico relativo al periodo di sospensione. Nella fattispecie, il dipendente pubblico in servizio presso un’Azienda Sanitaria Locale veniva sospeso in via cautelare dal servizio in ragione della condanna subita in primo grado per il reato di peculato. Nel processo di appello veniva dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la decisione era confermata dalla Corte Suprema di Cassazione. Nelle more del giudizio di secondo grado il dipendente rassegnava le dimissioni e la P.A. di appartenenza  non procedeva in ambito disciplinare mantenendo tuttavia ferma la perdita della retribuzione. Il pubblico dipendente agiva in giudizio per ottenere il pagamento delle spettanze dovute in ragione della sospensione. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando l’A.S.L. La Corte d’Appello, decidendo sull’impugnazione proposta dalla P.A. riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda del dipendente che ricorreva davanti alla Corte di Cassazione.