TAR Lazio, Roma, sez. I, 15 febbraio 2021, n. 1862

Industria e commercio – Emergenza sanitaria COVID-19 –  Centri estetici ed estetisti – Servizi alla persona – Omessa inclusione – Illegittimità – Conseguenze

Pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 siano ispirate al principio di precauzione, la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici/estetisti non risulta supportata da una sufficiente base istruttoria o da evidenze scientifiche; pertanto, è illegittimo il divieto di apertura dei centri estetici e degli estetisti in aree classificate come “zone rosse” così come previsto dall’art. 1, comma 10, lett. ii), D.P.C.M. 14 gennaio 2021 (efficace fino al 5 marzo prossimo).