Appalto – Gara – Affidamento – Procedura negoziata – Rotazione delle imprese – Applicabilità – Affidamento con procedura ordinaria – Inapplicabilità – Fattispecie
L’uso del principio di rotazione delle imprese è circoscritto alle sole procedure negoziate. Infatti, l’art. 36, secondo comma, D. Lgs. n. 50 del 2016, statuisce che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di optare per le procedure ordinarie di affidamento, di conseguenza la predetta norma indica una evidente contrapposizione tra la procedura negoziata ove la regola della rotazione serve ad evitare vantaggi all’impresa uscente e la procedura negoziata aperta. Nella fattispecie, il procedimento di evidenza pubblica era stato preceduto dalla pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse, indirizzato a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nello stesso avviso, che avessero manifestato l’interesse a partecipare alla successiva fase di selezione. In seguito la stazione appaltante aveva spedito le lettere di invito a tutti gli operatori che avevano manifestato formale interesse. Pertanto, seppure la procedura descritta presentasse profili peculiari, che finiscono col generare una sorta di procedura mista, ordinaria e negoziata, che si colloca al di fuori di quelle tipiche previste dalla legislazione vigente, essendo assimilabile in tutto e per tutto a una procedura ordinaria o comunque aperta al libero mercato, ad essa non è applicabile il principio di rotazione delle imprese. (Cfr. Linea A.N.A.C., 26 ottobre 2016, n. 4 e Delibera A.N.A.C., 1° marzo 2018, n. 206).