Corte di Cassazione, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5059

Famiglia – Divorzio –  Scuola privata – Visite mediche a pagamento – Spese sostenute dalla madre – Diritto al rimborso – Spetta – Fattispecie

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Pertanto, è legittima la pretesa della moglie divorziata al rimborso delle spese sostenute per la scuola privata dei figli e per le visite mediche a pagamento, essendo chiamato il giudice a verificare l’effettività delle spese sostenute e l’infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall’ex marito, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche a pagamento, tenendo nella giusta considerazione le abitudini della famiglia. Nella fattispecie, in sede di separazione dei coniugi, il giudice aveva fissato una somma a carico del padre per il mantenimento dei figli oltre alla partecipazione alle spese per le iscrizioni scolastiche e per quelle mediche nella misura del 50%.