Consiglio di Stato, sez. I, parere 15 marzo 2021, n. 403

Istruzione pubblica – Studenti disabili – Servizio di trasporto – Rientra nel diritto all’istruzione – Oneri economici – A carico del Comune – Legittimità

Il servizio per il trasporto dello studente disabile rientra nell’ambito del diritto allo studio e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria, pertanto sulla famiglia del predetto studente non deve incombere alcuna contribuzione. Tutti i costi ricadono integralmente sul Comune che deve garantire l’integrale esercizio del diritto allo studio dell’alunno in conformità a quanto stabilito dall’art. 28, primo comma, l. n. 118/1971 e dall’art. 14, Convenzione europea dei diritti dell’uomo.