Consiglio di Stato, sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2342

Giudizio amministrativo – Precetto elaborato dall’Adunanza Plenaria – Disapplicazione – Ricorso per revocazione – Inammissibilità   

L’eventuale inosservanza da parte di una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato del principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria non può mai costituire motivo di revocazione della sentenza non comportando né contrasto fra giudicati né errore di fatto revocatorio, trattandosi al più di errore di diritto per violazione dell’art. 99, terzo comma, Codice del processo amministrativo, sotto il profilo della contestualizzazione del principio di diritto. Del resto, non è possibile pervenire a diverse soluzioni in assenza di rimedi processuali per la predetta inosservanza in quanto le ipotesi previste per la revocazione dall’art. 395 c. p. c. (richiamate dall’art. 106, Codice del processo amministrativo) hanno un carattere tassativo non consentendo una interpretazione e una applicazione di tipo estensivo.