Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2426

Atto amministrativo – Concessione di servizio pubblico – Profili economici – Revisione – Presupposti

Nell’appalto di servizi il contratto si connota per la presenza di un rapporto bilaterale intercorrente tra la P.A. quale soggetto appaltante e l’impresa in posizione di appaltatore ove il compenso di quest’ultima grava esclusivamente sulla stazione appaltante. Nella concessione sussiste un rapporto trilaterale intercorrente tra concedente, concessionario e utenza finale dalla quale il concessionario trae la propria remunerazione e con quale si instaura un rapporto negoziale diretto a fronte del quale l’impresa assume su se stessa il rischio della domanda. Pertanto, affinché si possa procedere alla legittima revisione dei profili economici concordati con il soggetto concedente è sempre necessaria la comprovata ricorrenza di eventi eccezionali, straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore, non essendo invece sufficienti semplici fluttuazioni cicliche della domanda, dato fisiologico di ogni mercato, che l’operatore economico deve considerare come aspetto caratterizzante ed ineliminabile dal contesto economico nel quale opera.