TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 marzo 2021, n. 3315

Atto amministrativo – Procedimento disciplinare – Atti istruttori – Diritto di accesso – Per esigenze di difesa in sede giudiziaria – Sussiste – Procedura chiusa con un luogo a non provvedere – Irrilevanza – Fattispecie

Sussiste il diritto di accedere agli atti anche qualora il procedimento disciplinare si sia chiuso con il non luogo a provvedere se il predetto accesso sia necessario all’istante per attuare la difesa dei propri interessi in sede giudiziaria. Infatti, il c.d. “accesso difensivo” è tale da superare qualsiasi disposizione che sottrare dall’accesso gli atti istruttori del procedimento disciplinare.  Nella fattispecie, la norma ostativa all’accesso era l’art. 4, primo comma, lettere i) e l), D.M. n. 115/1996, (Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d’accesso) in quanto il procedimento disciplinare riguardava un magistrato.