Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8330

Appalto – Servizi in materia ambientale –  Gara – Requisiti di partecipazione – Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali – Non è tale

L’iscrizione in una delle vaie classi e categorie dell’Albo dei gestori ambientali rappresenta una condizione per poter svolgere i servizi corrispondenti ma non costituisce un requisito per partecipare alle gare indette dalle stazioni appaltanti. Infatti, la fissazione dei requisiti per partecipare alle gare di appalto rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione, la quale ben può prevedere, in relazione alla specifica attività oggetto dell’appalto, requisiti diversi da quelli che conseguirebbero ad una meccanica applicazione di quelli ricavabili dalle categorie di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, con il solo limite di individuare requisiti adeguati rispetto agli scopi perseguiti, e quindi non manifestamente arbitrari, sproporzionati o lesivi della concorrenza fra le imprese.