Corte di Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2022, n. 2118

Condominio – Caduta di intonaci e frammenti di cemento – Danno – Risarcimento – A carico del Condominio – Presupposti e condizioni – Fattispecie

Il risarcimento del danno patito da un condomino per la caduta di intonaci si deve porre a carico del Condominio soltanto qualora sia adeguatamente provato il nesso causale fra il distacco e il danno patito (art. 2051 c.c.). Nella fattispecie, un condominio, nel tentativo di evitare la caduta di un pezzo di cornicione (intonaci e frammenti di cemento), scivolava a terra riportando gravi lesioni.