Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 1002

Edilizia e urbanistica – Abuso – Soppalco – Ordine di demolizione e ripristino –Legittimità – Condizioni e presupposti – Fattispecie

E’ legittimo l’ordine di demolizione e di ripristino disposto dal comune avente come oggetto un soppalco qualora il predetto manufatto edilizio, realizzato in assenza del preventivo permesso di costruire, presenti dimensioni tali da comportare una sostanziale ristrutturazione dell’appartamento preesistente con un incremento delle superfici e in prospettiva con un ulteriore carico urbanistico. Infatti, la realizzazione del soppalco è riconducibile nell’area degli interventi edilizi minori per i quali non viene richiesto il titolo edilizio abilitativo a condizione che consista in un vano chiuso, privo di finestre o luci, con un’altezza interna ridotta al punto che non possa essere utilizzato dalle persone. Nella fattispecie, l’ordine di demolizione delle opere abusive consistevano nel completamento di un soppalco intermedio di trenta metri quadrati, impostato a metri 2,10 dal calpestio e a metri 2,00 dal solaio di copertura, completo di una scala in muratura di accesso.