Corte di Cassazione, sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4389

Famiglia – Assegno divorzile – Lavoro dell’ex marito lontano da casa – Funzioni esclusivamente casalinghe dell’ex moglie –  Accordo – Presunzione – Sussiste – Conseguenze

Qualora l’ex marito abbia lavorato in un luogo lontano dalla casa ove risiedeva la famiglia è legittimo presumere che la decisione dell’ex moglie di dedicarsi in via esclusiva alla gestione domestica sia stata condivisa dall’uomo. Pertanto, alla donna si deve riconoscere il diritto a percepire l’assegno divorzile trovandosi anche in una posizione economica oggettivamente più debole rispetto all’ex marito.