TAR Toscana, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 228

Appalto – Gara – Aggiudicazione – Condizioni contrattuali – Revisione prima della sottoscrizione – Legittimità – Fattispecie in tema di concessioni

Legittimamente la stazione appaltante modifica talune condizioni economiche prima  della sottoscrizione del contratto di appalto per la concessione di un servizio di trasporto adeguando talune clausole all’aumento dei prezzi delle materie prime e alla diminuzione degli introiti generati dalla emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Infatti, il criterio di immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto, pertanto è legittimo l’uso di strumenti utili per riequilibrare il rapporto negoziale in presenza di fatti sopravventi che, oggettivamente alterando il rapporto contrattuale, incidono sul piano economico-finanziario della P.A. e in presenza dei quali è prevista la revisione del contratto (art. 165, comma sesto, Codice dei contratti pubblici).  Nella fattispecie, il contratto aveva come oggetto la concessione del servizio di trasporto pubblico nella Regione Toscana.