Corte di Cassazione, Sez. I, 28 febbraio 2022, n. 6529

Famiglia – Assegno divorzile – Revoca – Condizioni e presupposti – Fattispecie

E’ legittima la revoca dell’assegno divorzile qualora l’ex moglie, avendo ripreso a svolgere l’attività libero-professionale dopo il divorzio, non sia in grado di provare in giudizio la posizione economica più debole rispetto a quella dell’ex marito attraverso adeguate prove documentali tra le quali le dichiarazioni dei redditi. Nella fattispecie, la donna aveva ripreso a svolgere la professione di dentista mentre l’ex marito svolgeva la professione di ingegnere.