TAR Sardegna, sez. I, 29 marzo 2022, n. 222

 

Appalto – Gara – Aggiudicazione – Rinuncia dell’impresa aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto – Scorrimento della graduatoria – Affidamento all’impresa seconda classificata – Legittimità – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Qualora l’impresa aggiudicataria di una gara di appalto rinunci prima della sottoscrizione ex art. 32, comma ottavo, Codice dei contratti pubblici, legittimamente la stazione appaltante provvede a scorrere la graduatoria in luogo della indizione di una nuova gara (art. 110, Codice dei contratti pubblici) affidando l’appalto all’impresa seconda classificata motivando la scelta con la comprovata necessità di dare esecuzione al servizio oggetto di appalto. Nella fattispecie l’appalto aveva come oggetto il servizio di ricezione, lettura, riconoscimento, trattamento dati, obliterazione, custodia e distruzione delle ricette della farmaceutica convenzionata e del privato accreditato dell’ATS Sardegna.