TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 2 aprile 2022, n. 137

Comune e provincia – Bonifica di sito inquinato –  Ordinanza comunale sottoscritta dal dirigente – Illegittimità – Fattispecie

E’ illegittima l’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi sottoscritta dal dirigente che dispone la bonifica di un terreno ponendo a carico del proprietario la pulizia e la rimozione di rifiuti ivi presenti trattandosi di un atto che rientra nella competenza del sindaco ex art. 192, comma terzo, d. lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta e prevalente rispetto all’art. 107, comma quinto, Testo unico degli enti locali. Nella fattispecie, l’ordinanza ingiungeva al proprietario del terreno di rimuovere erba incolta, rifiuti vari, tra i quali scarti edilizi e copertoni d’auto.